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Condizioni Generali

(ai sensi del CODICE DEL TURISMO del D. Lgs. Nr. 79/2011, e modificato dal D. Lgs. Nr. 62/2018)

ART. 1

a. L’organizzatore, nel pieno delle facoltà attribuitegli dalla legge, è responsabile dell’esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ed è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà.

b. L’organizzatore è responsabile per l’inesatta esecuzione del pacchetto e per la sopravvenuta impossibilità in corso d’esecuzione del pacchetto, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi collaboratori quando agiscano nell’esercizio delle loro funzioni, da terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici.

c. Il viaggiatore informa l’organizzatore tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.

d. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto.

e. Fatte salve le eccezioni di cui al punto d, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma c, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

f. Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto c, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 5, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni.

g. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.

h. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

i. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma g, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma g si applica il comma f.

ART. 2

a. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore, su un supporto durevole entro e non oltre 7 giorni prima dell’inizio del tour, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

b. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

c. È facoltà dell’organizzatore chiedere un contributo per le spese amministrative e di gestione delle pratiche risultanti dalla cessione, fatto salvo il dovere dell’organizzatore di fornire al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.

ART. 3

a. È data facoltà all’organizzatore la modifica delle condizioni del contratto di pacchetto turistico diverse dal prezzo. Tra le modifiche prospettabili rientra l’ordine delle attrazioni incluse nella scaletta giornaliera o la fruibilità delle stesse attrazioni come conseguenza di condizioni meteo avverse o altre ragioni non imputabili all’organizzatore. L’organizzatore, tuttavia, dovrà comunicare le modifiche al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.

b. Se prima dell’inizio del tour, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici elencati nel presente contratto, o non può soddisfare le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall’organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento, il viaggiatore, entro 48 ore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere eventuali spese di recesso.

c. Qualora fosse necessario effettuare una modifica, l’organizzatore è obbligato a informare, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole, delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto.

d. Il viaggiatore entro 48 ore dalla comunicazione deve dare risposta alla proposta presentata dallo stesso organizzatore; in mancanza di tale risposta, l’organizzatore può esercitare tale modifica.

e. Il viaggiatore ha, tuttavia, diritto a un’adeguata riduzione del prezzo se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore.

ART. 4

a. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5.

b. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.

c. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione.

d. È data facoltà all’organizzatore di recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

  • il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni.
  • l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

e. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.

ART. 5

a. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.

b. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.

c. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

d. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al punto e.

e. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

f. In tutti i casi in cui è previsto un risarcimento del danno a favore del viaggiatore, esso è correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.

ART. 6

L’organizzatore, in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto, si obbliga a fornire al venditore tutte le informazioni necessarie relative ai servizi inclusi nel pacchetto non indicate nel presente contratto (per es. i pasti, nomi degli aberghi, la durata esatta delle visite), nonché i documenti necessari per usufruire dei servizi turistici inclusi nel pacchetto.

ART. 7

Le Parti prendono atto che nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di pacchetto turistico che include l’alloggio, devono essere fornite le informazioni che consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno.

ART. 8

L’organizzatore è coperto da contratto di assicurazione professionale (Nr. HEC004034/P/2022 We Bind) per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.

Il contratto di organizzazione di pacchetto turistico è assistito da polizza assicurativa Fondo Garanzia Il Salvagente No. 2022/1-0197 nei casi di insolvenza o fallimento dello stesso organizzatore per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto.

ART. 9

Per quanto riguarda le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del Paese di destinazione, si consiglia al viaggiatore di visitare i siti del Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it e www.vistoperlitalia.esteri.it / home / en oppure contattare il nr. 0039 06 491 115 per trovare informazioni aggiornate sulla salute e la sicurezza relative ai Paesi di destinazione.

ART. 10

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (cd. “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informare che i dati personali da forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Azienda.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO E DI CANCELLAZIONE 

  • Al momento della prenotazione è dovuto il pagamento di un deposito che sarà rimborsato se il numero minimo di partecipanti per confermare il tour non verrà raggiunto
  • Il saldo è dovuto non più tardi di 40 giorni dall’inizio del tour
  • Solo con il pagamento dell’importo totale del pacchetto di viaggio si potrà partecipare al tour
  • Il rimborso è completo se la cancellazione viene effettuata non più tardi di 40 giorni prima dell’inizio del tour
  • Se la cancellazione avviene tra 40 e 30 giorni prima dell’inizio del tour verrà trattenuto il 30% del pagamento totale del pacchetto di viaggio
  • Se la cancellazione avviene tra 30 e 20 giorni prima dell’inizio del tour verrà trattenuto il 50% del pagamento totale del pacchetto di viaggio
  • Se la cancellazione avviene tra 20 e 10 giorni prima dell’inizio del tour verrà trattenuto il 75% del pagamento totale del pacchetto di viaggio
  • Se la cancellazione avviene entro 10 giorni dall’inizio del tour verrà trattenuto l’intero pagamento del pacchetto di viaggio
  • In caso di no-show verrà trattenuto l’intero pagamento del pacchetto di viaggio